Il Bilinguismo Precoce e L'Insegnamento della Lingua Italiana come Lingua Straniera
di Claudia Valentini
 
 

Tesi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Università degli Studi dell'Aquila
AA 1992-1993

L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
COME LINGUA STRANIERA NEL PRIMO GRADO
DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
Sintesi della legislazione scolastica in materia

In passato si diceva che il compito della scuola primaria fosse quello di insegnare a leggere, scrivere (in italiano) e a far di conto: era il bagaglio culturale minimo che il cittadino italiano doveva possedere per non essere penalizzato a svolgere un ruolo subalterno a livello sociale ed economico.
A 130 anni dalla sua unificazione politica, l'Italia ci appare come una società economica di tipo terziario, integrata con quella di altri Paesi e centrata sui servizi e sull'uomo. Si sente l'esigenza di conoscere, più che una lingua unica ed unitaria, l'uso di diversi idiomi anche a livello di istruzione di base piuttosto che di imporre nell'insegnamento l'egemonia assoluta della propria lingua standard.
In altri termini, l'uso di più lingue veicolari appare oggi una delle componenti primarie per la formazione di base del cittadino italiano. Tuttavia il processo di insegnamento/apprendimento viene svolto su tutto il territorio nazionale, fatte salve le minoranze riconosciute e protette, nella lingua ufficiale: l'italiano.
Anche i bambini stranieri presenti nelle scuole elementari italiane sono istruiti nella lingua nazionale italiana, possono inoltre usufruire dell'insegnamento curricolare di una seconda lingua straniera nell'ambito delle loro classi di appartenenza e dell'insegnamento integrativo speciale della loro lingua madre: realizzano cioè in sé, in modo spontaneo, quel bilinguismo che appare oggi come uno dei traguardi più ambiti per la scuola italiana.
Il Ministero della Pubblica Istruzione pone in dovuto rilievo l'esigenza di creare una prassi educativa, ad ogni livello di istruzione, attenta alle istanze culturali di una società plurietnica e multirazziale, quale è quella dell'Italia contemporanea in numerosi documenti, primo fra tutti il testo dei Programmi didattici ministeriali per l'istruzione primaria, che verrà analizzato più puntualmente in un apposito paragrafo di questo lavoro di tesi.
Documenti ufficiali che quantificano il fenomeno della presenza di alunni stranieri nelle scuole elementari italiane e che sintetizzano dati sul paese di provenienza e sugli aspetti legati al reinserimento di bambini migranti, sono la C.M 845/88 (69) che tratta di una recente ricerca del Cser (70) in materia di inserimento di alunni stranieri nella fascia dell'obbligo e nelle scuole superiori, ed un documento pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana nel 1978 (71), una indagine sui bambini migranti reinseriti nella scuola italiana.
Certamente i dati proposti dai due atti non sono aggiornati riguardo le conseguenze relative ai flussi migratori verso l'Italia dovuti agli avvenimenti bellici e politici delle vicine Albania ed ex Iugoslavia, ma rimangono tuttora gli unici documenti statistici ufficiali; si potrebbe inoltre ragionevolmente affermare che perlomeno i dati relativi all'emigrazione di ritorno e all'afflusso di alunni extracomunitari rispecchiano tendenze tuttora in atto. (72)
L'indagine Cser ha anche messo in evidenza nelle scuole che hannosegnalato la presenza di alunni stranieri, un fenomeno che si può tuttora considerare rilevante, e cioè che la maggioranza di scuole frequentate da alunni stranieri ne accoglie uno o due, raramente di una sola etnia.
Il rapporto del M.P.I. in merito alla 'Rilevazione statistica sul reinserimento scolastico dei figli di emigrati rimpatriati' ha visto la provincia di L'Aquila come una delle più puntuali a completare la rilevazione ed a comunicare i dati ottenuti. La rilevazione ha avuto fini strettamente statistici. I suoi dati , sostanzialmente quantitativi, sono stati raggruppati in quattro sezioni, delle quali a noi interessano le prime tre perchè più strettamente attinenti gli aspetti scolastici (la quarta riguarda la famiglia):
a) distribuzione territoriale e scolastica;
b) area linguistica di provenienza e scuola frequentata all'estero;
c) classe d'iscrizione dopo il rientro e ritardo scolastico; (73)
Ma vediamo con quali strumenti legislativi le istituzioni scolastiche del primo grado dell'istruzione obbligatoria italiana possono fattivamente progettare e attuare curricoli educativi in lingua italiana per gli alunni stranieri iscritti nelle scuole elementari.

Le leggi dello Stato
Bisogna innanzitutto constatare che anche mediante fonti giuridiche primarie, la Repubblica Italiana ha sin dalla sua nascita inteso tutelare i diritti, e quindi anche quello allo studio, di ogni suo cittadino, nativo o naturalizzato che sia.
Infatti nei suoi artt. 3 e 34 la carta costituzionale italiana (74) stabilisce quelli che potrebbero definirsi fini generali inderogabili per ogni agenzia formativa che attui progetti educativi anche nei riguardi di alunni stranieri. Questi alunni devono essere realmente integrati nella società e devono rappresentare realmente in essa una voce di ricchezza linguistica e culturale per la comprensione ed integrazione tra i popoli.
L'esercizio del diritto allo studio, per quel che concerne gli alunni stranieri presenti nella scuola dell'obbligo italiana, è tutelato da norme attinenti la formazione scolastica dei figli degli immigrati: il D.P.R. 722/82 (75) che si occupa della formazione scolastica degli alunni provenienti dai paesi della Comunità Economica Europea e la Legge 943/86 (76) nella quale si possono trovare indicazioni riguardo la formazione scolastica di alunni provenienti dai paesi extracomunitari.
Al loro interno, queste leggi fanno espresso richiamo alla direttiva CEE n.77/86 (77) che si può considerare il trait d'union tra le varie istituzioni scolastiche in ambito europeo in merito all'educazione intenzionale impartita dagli organi d'istruzione ai cittadini della Comunità Economica Europea.
Entrambe le normative focalizzano la loro attenzione soprattutto verso gli aspetti amministrativi della scolarizzazione degli alunni stranieri nelle scuole italiane (78), come ad esempio riguardo il problema della classe di iscrizione e della parificazione dei titoli di studio (79), del complesso rapporto con il mondo del lavoro (80), entrambe si ispirano alla direttiva CEE nello stabilire quali lingue usare come lingue veicolari nell'insegnamento (81) ed entrambe prevedono, come la direttiva, l'insegnamento integrativo della lingua del paese di provenienza o materna. (82)

Le circolari ministeriali
Il Ministero della Pubblica Istruzione si è interessato agli aspetti legati alla situazione scolastica degli alunni stranieri ed ha appositamente emanato, nel Settembre 1989 (83) e nel Luglio 1990 (84) due circolari ministeriali che analizzano il più fedelmente possibile le situazioni e danno precise direttive in materia di diritto allo studio e di educazione interculturale.
Invece la legge di riforma dell'ordinamento scolastico, (85) benché nel suo primo articolo stabilisca le finalità generali di questo grado di scuola ed in esso avvalori la necessità di una scuola aperta e rispettosa nei riguardi di ogni tipo di diversità (86), si occupa molto dettagliatamente delle problematiche dei bambini in situazione di handicap, non tiene invece in debito conto di quella speciale categoria di 'diversi' quale è quella degli alunni stranieri, salvo menzionarla nel comma 2 dell'art. 9, relativo agli orari degli insegnanti, enfatizzando l'aspetto che tali alunni hanno bisogno spesso di interventi supplementari di recupero.(87) La Circolare Ministeriale 301/89 si apre decretando la necessità di un intervento delle istituzioni scolastiche nell'ampio dibattito culturale aperto dai fenomeni dell'immigrazione in Italia, stabilendo la necessità di garantire anche agli immigrati ed ai loro bambini il diritto allo studio.
Dopo un excursus cronologico della legislazione in merito al diritto allo studio, che va dalla citazione dell'art. 14 del R.D. 4 Maggio 1925, alla Costituzione italiana, alla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo O.N.U. 20 Novembre 1959, al D.P.R. 722/82 e alla L. 943/86 che si rifanno alla Direttiva Cee 77/486, da noi già analizzati, al richiamo alle leggi 820/71 (88), 517/77 (89), 270/82 (90) e gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 419/74 (91) riguardo aspetti amministrativo-gestionali degli interventi e delle sperimentazioni progettate ed attuate sul territorio nazionale, la C.M. 301/89 si sofferma a dettagliare, nel primo paragrafo, i "Problemi e modi dell'intervento scolastico".
Il quadro proposto dalla circolare come contesto scolastico delle iniziative da attuare è abbastanza chiaro e dettagliato sotto il profilo sociologico e didattico ed è caratterizzato da:
-compresenza nel tessuto sociale e scolastico di svariate etnie;
-esigua quantità di alunni nella fascia dell'obbligo;
-carenza di personale che possa comunicare con alunni dai più disparati idiomi.
Per i problemi sollevati da tali aspetti il Ministero indica nella collaborazione con le diverse agenzie formative una delle soluzioni possibili per una effettiva cooperazione ed integrazione linguistica e culturale con i soggetti appartenenti ad altre culture.
All'atto dell'inserimento nella classe poi, la circolare prevede una serie di screenings delle situazioni di partenza riguardo i livelli culturali acquisiti e le abilità linguistiche pregresse sia in lingua straniera che in lingua italiana:
-rilevare se i soggetti sono di recente immigrazione o abbiano già vissuto per qualche tempo in Italia;
-ricognizione del livello di maturità culturale secondo i parametri di:
-classe di appartenenza
-scolarità pregressa
-parificazione dei titoli di studio.
La circolare fornisce anche l'indicazione logistica di unire ove possibile nella stessa classe bambini del medesimo ceppo linguistico con il limite di cinque unità e con la riserva di evitare in situazioni simili la creazione di microcosmi tendenti all'isolamento.
Troviamo espressa, di seguito, una nota relativa al reperimento del personale docente ed alla necessità per essi, di corsi di formazione nelle lingue straniere dei bambini immigrati.
Il secondo punto della CM 301/89, quello degli orientamenti per l'attività didattica, ricorda il valore dei progetti educativiespletati secondo un approccio ludico integrato, corretto, legato all'interesse, all'attività del soggetto. Gli alunni in quest'ottica saranno pertanto favoriti nella comunicazione e nei progressi nel comprendere la lingua e la cultura ospitante mediante l'accettazione della loro.
La C.M. 205/90, richiama ed amplia la C.M. 301/89, stabilendo le modalità amministrative degli interventi da attuare per la creazione di una reale educazione interculturale.
Nella premessa, la CM 205/90 cita le leggi dello Stato da noi già analizzate (92) e ravvisa maggiori difficoltà nelle esigenze degli alunni extracomunitari. Nel secondo punto, (93) essa propone i risultati della ricerca del Cser, desumendo da essi un quadro della situazione caratterizzato dalla complessità sociologica nella richiesta formativa e richiede una più attenta analisi e gestione locale dei fenomeni presenti sul territorio.(94)
Il terzo capo (95) della circolare stabilisce una rete collaborativi fra enti locali ed amministrazioni periferiche del Ministero della Pubblica Istruzione, organi sindacali e rappresentanze delle comunità straniere, al fine di coordinare innanzitutto le istanze informative ed il coinvolgimento del personale docente nelle attività di confronto continuo delle problematiche in atto.
Al fine di ottenere orientamenti operativi sinergici, si chiamano in causa anche gli IRRSAE e le Sovrintendenze Scolastiche per una più capillare informazione ed un più coordinato utilizzo delle competenze acquisite. Con i paragrafi 3 e 4 (96), si ottiene tutta una serie di direttive a livello amministrativo riguardo lo screening delle situazioni di partenza (97), la parificazione dei titoli di studio (98) per un coerente proseguimento dell'iter curricolare (99), la densità di alunni stranieri per classe, (100) la determinazione dell'organico docente necessario (101), , la necessità della collaborazione formativa fra scuola ed Enti locali. (102) Il tutto rimane nei limiti dei protocolli d'intesa locali e viene finalizzato all'integrazione culturale di questi bambini in un'ottica di educazione interculturale.
Infatti con il sesto punto, quello dell'educazione interculturale, entriamo nel cuore del dibattito sociologico intorno la multirazziale società contemporanea. Si ravvisa in questo capitolo la necessità di valorizzare le diversità e di armonizzarle in un modello culturale aperto ad ogni identità e fondato sulla convivenza costruttiva fra i popoli. Ricordo che il C.N.P.I. si è recentemente pronunciato di propria iniziativa con un documento ufficiale relativo all'educazione interculturale nella scuola, inserendosi in tal modo nell'ampio dibattito, apportando una sintesi di riflessioni nuove e coordinando culturalmente le istanze acquisite.
Si citano quindi, in un'ottica di continuità fra gli ordini di scuola, stralci delle premesse dei P. M. delle tre fasce dell'obbligo (103) che avvalorano queste tesi universalmente condivise. I punti 7, 8 e 9 (104) mettono in relazione tutta l'impalcatura organizzativa stabilita nei capp. precedenti, con la realtà scolastica attuale, stabilendo i canali di formazione degli insegnanti, la prospettiva di formazione continua longitudinale per gli stranieri, l'intenzione del Ministero di conoscere più puntualmente le situazioni in atto mediante ricognizioni quantitative e qualitative dei problemi e di avviare un ampio dibattito culturale per la loro soluzione.
Le due circolari testé analizzate, intendono l'aspetto linguistico come una delle innumerevoli variabili presenti nell'iter curricolare di alunni stranieri inseriti nella scuola italiana. Questa variabile va identificata in ingresso accertando le reali competenze linguistiche in lingua Italiana degli alunni stranieri. (105)
L'accertamento, richiesto anche ai sensi dell'art. 14 del R.D. 4Maggio 1925, n. 653, non dovrebbe avere carattere selettivo (106) bensì indicativo e propositivo nello stilare le programmazioni delle attività didattiche. Qualora il livello di acquisizione della lingua italiana non fosse adeguato, si ravvisa la negatività di un inserimento forzato in classe inferiore solo per motivi linguistici, ma si tollera un simile evento al patto di disporre opportuni interventi di recupero al fine di colmare nel più breve tempo possibile i divari. (107)
Questi interventi finalizzati all'integrazione linguistica, prevedono la costituzione di gruppi di lavoro che operino scorporati dalle classi di appartenenza e di laboratori linguistici, anche in grande gruppo di soli stranieri. Nello specifico, questi rinforzi dovrebbero interessare i solo bambini di recente arrivo e scarsa conoscenza della lingua italiana (109) e nella fase iniziale dell'anno scolastico. (110)
Per i bambini stranieri dovrebbe essere approntato un iter curricolare che preveda , a livello di scuola primaria, una programmazione didattica specifica ed individuale (111), fondata su un metodo che preveda attività di manipolazione linguistica e centrato sulla comunicazione in lingua italiana.(112)


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